Art. 12.

      1. A chiunque esercita l'attività di agente di spettacolo senza essere iscritto all'albo professionale si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.033 euro a 5.165 euro.
      2. Ad esclusione del caso di cui al comma 1, a chiunque viola le disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 258 euro a 1.033 euro.